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In Valle D'Aosta vengono inserite le zone di caccia nel calendario venatorio annuale.
Chieti:
Chietino-LancianeseL'Aquila:
Pescara:
Teramo:
Renato Lamera è un grande tiratore, nonché cacciatore, e la grande passione per il tiro a volo, lo portano a sviluppare metodi di tiro talmente spettacolari da rendere queste discipline veri e propri intrattenimenti per il pubblico.
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1. é vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici
e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi
naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre
1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6,
della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale
riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32,
comma 3, della legge medesima (1);
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a
giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette
zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone
comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da
strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad
anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in
caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di
stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del
bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria,
ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per
l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso
venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o
tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da
veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona
faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior
parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna
selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a
sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle
ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale distruggere o
danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie
protette di uccelli;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura,
nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da
tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e
manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati,
vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato
dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1º gennaio 1994, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti,
nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica,
che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa
(alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano
(phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da
allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente
apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati
come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna
selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con
le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire
le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente
tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree
con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione
dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
(1) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. in l. 23 dicembre
1996, n. 649.
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica
sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio
venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione
in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie
indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali
esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare
riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione
agricola;
e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al
comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono
corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza,
anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata
su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non
anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare
l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da
almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge
comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante
l'uso dell'arco e del falco.
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla
presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di
concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive
modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il
cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve
essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che
rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta
qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il
concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da
singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale,
contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché
dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento
della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a
tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione
agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della
fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a
tasse regionali.
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione
è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I),
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun
anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e
l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b)
1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio
internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le
associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di
quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle
stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
1.É costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime
della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei
seguenti casi:
a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla
persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per
cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona,
con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle
cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità
permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da
calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo
12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da
determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura
del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di
applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per
cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato,
da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui
all'articolo 12, comma 8.
5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti
dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero
dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella
protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla
prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui
all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di
cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti
rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al
comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche
mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve
concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
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