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Domenica, 15 Novembre 2015 00:00

Art. 37. Disposizioni finali

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1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968 , ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall’articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l’attività dell’Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell’articolo 27, comma 1, lettera b.
demk

Cresciuto con una passione enorme per la caccia e la natura ha cominciato ad avvicinarsi alla ricarica ed al mondo venatorio grazie al padre. Sempre in cerca di nuovi accorgimenti e prodotti ha pensato bene di creare una community incentrata attorno alla caccia dove apprendere nuove tecniche e scambiarsi opinioni. I suoi carnieri sono spesso vuoti, ma ogni uscita gli regala un'emozione e spesso si perde fra le nuvole ammirando paesaggi straordinari o valutando le condizioni meteo.

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