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Domenica, 15 Novembre 2015 00:00

Art. 35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.

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Albero di Mele tipico delle provincie di Trento e Bolzano

1. Al termine dell’annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Domenica, 15 Novembre 2015 00:00

Art. 36. Disposizioni transitorie.

Scritto da
Azienda faunistica 1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione. 2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

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