1. Presso il Ministero dell'agric
oltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-
venatorio nazionale (CTFVN) composto da tr
e rappresentanti nominati dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresenta
nti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre
rappresentanti delle regioni nomina
ti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da tre rappre
sentanti delle province
nominati dall'Unione delle provin
ce d'Italia, dal direttore dell'Is
tituto nazionale per la fauna
selvatica, da un rappresentante per ogni associaz
ione venatoria nazionale riconosciuta, da tre
rappresentanti delle organizzazioni profession
ali agricole maggiorme
nte rappresentative a
livello nazionale, da quattro rappresentanti delle
associazioni di protezio
ne ambientale presenti
nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un ra
ppresentante dell'Unione zoologica italiana, da
un rappresentante dell'Ente nazi
onale per la cinofilia italia
na, da un rappresentante del
Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un
rappresentante dell'Ente nazionale per la protez
ione degli animali, da un rappresentante del
Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazi
onale è costituito, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sulla base delle designazioni
delle organizzazioni ed associaz
ioni di cui al comma 1 ed è
presieduto dal Ministro dell'agricoltura
e delle foreste o da un suo delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo
tecnico consultivo per tutto quello che concerne
l'applicazione della presente legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio na
zionale viene rinnovato ogni cinque anni.
1. Le regioni esercitano le funzioni amminist
rative di programmazione
e di coordinamento ai
fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di
orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali.
Alle province spettano le funzioni amminist
rative in materia di caccia e di protezione
della fauna secondo quanto previsto dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province au
tonome esercitano le funzioni amministrative in
materia di caccia in base
alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
La classica cartuccia con la Sipe ideale per la piccola migratoria da utilizzare da autunno in poi con le temperature più rigide.
Ideale per tiri entro i 30-35m in armeria l'abbiamo trovata soltanto col n°10 e sul sito non troviamo informazioni sulle numerazioni di piombo disponibili.
I segugi francesi si stanno pian piano diffondendo anche nel nostro paese e comprendono più di una decina di razze alcune praticamente sconosciute in Italia.
Vengono adoperati per lo più nella caccia al cinghiale dove sono apprezzati per la loro tenacia e l'abbaio molto forte e sonoro.
Ben apprezzato il Griffon Vendéen per il suo coraggio e la sua attitudine a non tirarsi mai indietro sul selvatico stando però sempre attendo alle sue reazioni. Anche l'Ariégeois è molto diffuso e ideale per la caccia alla lepre.
Il cane per istinto tende a scovare la preda per ucciderla e mangiarla non certo per riportarla al padrone. Tuttavia da cuccioli tutti i cani hanno un'innata attitudine al riporto che sparisce presto se non si effettua un adeguato addestramento. Addestrare da piccoli i cani al riporto è, quindi, indispensabile.
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