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Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Art. 8 Comitato tecnico faunistic o-venatorio nazionale

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1. Presso il Ministero dell'agric oltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale (CTFVN) composto da tr e rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresenta nti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nomina ti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappre sentanti delle province nominati dall'Unione delle provin ce d'Italia, dal direttore dell'Is tituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associaz ione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni profession ali agricole maggiorme nte rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezio ne ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un ra ppresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazi onale per la cinofilia italia na, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protez ione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazi onale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associaz ioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio na zionale viene rinnovato ogni cinque anni.



<< Art.7

Art.9 >>



Leggi e regolamenti sulla caccia
Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Art. 9 Funzioni amministrative

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1. Le regioni esercitano le funzioni amminist rative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amminist rative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province au tonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

<< Art.8

Art.10 >>



Leggi e regolamenti sulla caccia
Domenica, 23 Marzo 2014 00:00

Fratelli Beni Sipe 32g

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La classica cartuccia con la Sipe ideale per la piccola migratoria da utilizzare da autunno in poi con le temperature più rigide.

Ideale per tiri entro i 30-35m in armeria l'abbiamo trovata soltanto col n°10 e sul sito non troviamo informazioni sulle numerazioni di piombo disponibili.

Domenica, 23 Marzo 2014 00:00

Segugi francesi

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I segugi francesi si stanno pian piano diffondendo anche nel nostro paese e comprendono più di una decina di razze alcune praticamente sconosciute in Italia.

Vengono adoperati per lo più nella caccia al cinghiale dove sono apprezzati per la loro tenacia e l'abbaio molto forte e sonoro.

Ben apprezzato il Griffon Vendéen per il suo coraggio e la sua attitudine a non tirarsi mai indietro sul selvatico stando però sempre attendo alle sue reazioni. Anche l'Ariégeois è molto diffuso e ideale per la caccia alla lepre.

Domenica, 23 Marzo 2014 00:00

Come addestrare un cane al riporto

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Il cane per istinto tende a scovare la preda per ucciderla e mangiarla non certo per riportarla al padrone. Tuttavia da cuccioli tutti i cani hanno un'innata attitudine al riporto che sparisce presto se non si effettua un adeguato addestramento. Addestrare da piccoli i cani al riporto è, quindi, indispensabile.