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1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. 1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, nonche' ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»


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1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a. mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lyn lyn), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b. uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);

c. tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

 

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

 

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.



<< Art.1

Art.3 >>



Leggi e regolamenti sulla caccia
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In Italia la caccia è regolamentata principalmente dalla legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992 e nota più semplicemente come "157". Tuttavia questa legge non è a prova di contestazione sia da parte degli ambientalisti che da parte dei cacciatori.

Chiunque sia interessato all'attività venatoria dovrebbe, almeno una volta, consultarla e memorizzarne i punti chiave.

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1. é vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

<< Art.2

Art.4 >>



Leggi e regolamenti sulla caccia
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1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

<< Art.5

Art.7 >>

Leggi e regolamenti sulla caccia
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1. Presso il Ministero dell'agric oltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale (CTFVN) composto da tr e rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresenta nti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nomina ti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappre sentanti delle province nominati dall'Unione delle provin ce d'Italia, dal direttore dell'Is tituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associaz ione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni profession ali agricole maggiorme nte rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezio ne ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un ra ppresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazi onale per la cinofilia italia na, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protez ione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazi onale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associaz ioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio na zionale viene rinnovato ogni cinque anni.



<< Art.7

Art.9 >>



Leggi e regolamenti sulla caccia
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1. Le regioni esercitano le funzioni amminist rative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amminist rative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province au tonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

<< Art.8

Art.10 >>



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Si avvicina pian piano la data di scadenza della licenza, per i novizi è una piccola soddisfazione, mentre per i più veterani una prassi con bei ricordi delle stagioni che furono quando magari ancora le soddisfazioni erano tante.

Innanzi tutto ricorda che la licenza scade al termine del 6° anno dopo il rilascio (*col decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 la durata della licenza scende a 5 anni.) e la richiesta di rinnovo va presentata prima della scadenza.

La procedura di rinnovo è simile a quella del primo rilascio ovvero bisogna recarsi presso l'ufficio armi della propria questura. La documentazione prevista è la medesima utilizzata per il rilascio (porto d'armi primo rilascio), ad eccezione della certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" oppure l'istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all'Ufficio Nazionale per il servizio civile.

Bisogna tenere a mente che però il rinnovo della licenza può aver tempi diversi anche se per fortuna il Questore ha un tempo massimo di 120 giorni entro cui rilasciare il nuovo documento. Attiviamoci magari per tempo e prima della scadenza della licenza per evitare di rimanere sprovvisti nel periodo della stagione venatoria.

Per maggiori informazioni e conferme su quanto qui appena letto conviene sempre recarsi presso la Questura o consultare il sito della polizia di stato.

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Al termine della stagione di caccia ricordiamoci di riconsegnare il tesserino venatorio presso uno degli uffici della circoscrizione del Comune di residenza.
La data entro effettuare la riconsegna (al max 60giorni dal giorno della chiusura) varia da regione a regione e l'informazione è riportata sul tesserino stesso.

Se il cacciatore non riconsegnerà il documento entro la data fissata è prevista una sanzione amministrativa (art. 32 L.R. 33/77) a cui vanno aggiunte le spese di notifica.

Al momento della consegna l'addetto all'ufficio del Comune dovrà verificare se la scheda di "Riepilogo Abbattimenti Stagione Venatoria" risulta debitamente compilata.

Al momento della riconsegna ricordatevi di richiedere la ricevuta contenente Nome, Cognome e numero di licenza del cacciatore assieme alla data di consegna e numero del tesserino. Sulla ricevuta deve essere apportato il timbro del Comune e la firma dell'impiegato.

La ricevuta non va persa e presentata all'atto di rilascio del tesserino venatorio relativo alla nuova stagione.

Ricorda di consegnare il tesserino venatorio entro i termini di scadenza.

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Ecco un elenco di alcuni uccelli molto comuni che possiamo avvistare nelle nostre battute e che è bene impariamo a conoscere e distinguere dalle nostre prede...
Culbianco
Fringuello
Frosone
Gruccione
Rigogolo
Passero solitario
Taccola
Storno
Upupa
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