1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di
fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per
motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di
fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente,
viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni
possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi
dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di
licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite
di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2
anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
Questo articolo è stato introdotto dalla LEGGE 3 ottobre 2002, n.221, "Integrazioni alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE", pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale N. 239 del 11 Ottobre 2002.
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo
per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE Le
deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non
superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine
all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono
essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle
condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979. Le deroghe e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i
metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del
prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli
e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i
comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi
determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, in
conformita' al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS) e non possono avere comunque ad oggetto
specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa delibera del Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la
regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in
violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. 4.
Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali
e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla
regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto
l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle
disposizioni dell presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE.»
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le
politiche comunitarie, nonche' all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione
sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa
alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3,
della direttiva 79/409/CEE".
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone,
può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di
adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le
opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura
e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle
convenzioni internazionali e previa consultazione della Commissione europea.
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazi
onale è soggetto a pianificazione faunistico-
venatoria finalizzata, per quanto attiene alle spec
ie carnivore, alla conservazione delle effettive
capacità riproduttive e al contenimento naturale
di altre specie e, per qu
anto riguarda le altre
specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la
riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la
pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni re
gione è destinato per una quota dal 20 al 30 per
cento a protezione della fauna selvatica, fatta ecce
zione per il territorio
delle Alpi di ciascuna
regione, che costituisce zona faunistica a sé
stante ed è destinato a protezione nella
percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette pe
rcentuali sono compresi
i territori ove sia
comunque vietata l'attività ve
natoria anche per effetto di
altre leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma
3 comprende anche i territori di cui al comma 8,
lettere a), b), e c). Si intende per protezione il
divieto di abbattimento e cattura a fini venatori
accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura
della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima
globale del 15 per cento a caccia
riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma
1, e a centri privati di riproduzione de
lla fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastoral
e le regioni promuovono forme di gestione
programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale
le province
predispongono, articolandoli per comprens
ori omogenei, piani faunistico-venatori.
Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale
tesi a favorire la
riproduzione naturale di fauna selvatica nonché
piani di immissione di fauna selvatica anche
tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri
ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazional
e tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di
cui al comma 7 comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna
selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni
utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica
ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di
ricostituzione delle popolazioni autotctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di
azienda agricola singola, consortile o cooper
ativa, ove è vietato l'
esercizio dell'attività
venatoria ed è consentito il prelievo di animali
allevati appartenenti a specie cacciabili da parte
del titolare dell'impresa agricola, di dipenden
ti della stessa e di
persone nominativamente
indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna
selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie
cacciabili, la cui gestione può essere affidata
ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad
imprenditori agricoli
singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i
danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzio
ni agricole e alle opere approntate su fondi
vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi
rustici, singoli o associati, che si
impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e
all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui so
no collocabili gli a
ppostamenti fissi.
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabe
lle perimetrali, esenti
da tasse, secondo le
disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia
preposto o incaricato della ge
stione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei
piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con
l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di ma
ncato adempimento da parte delle province dopo
dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che
orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni
con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza
faunistica, da conseguirsi anche mediante
modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori
da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-
venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al
comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi
interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente
interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta
semplice ed esente da oneri fiscali, da parte de
i proprietari o conduttori dei fondi costituenti
almeno il 40 per cento della superficie complessi
va che si intende vincolare, la zona non può
essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato
anche nel caso in cui no
n sia stata presentata
formale opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vi
sta di particolari necessità ambientali, possono
disporre la costituzione coattiva di oasi di
protezione e di zone di
ripopolamento e cattura,
nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione ma
nifestata dai proprietari o conduttori di fondi
interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono
destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fa una alpina, è considerato zona faunistica a sé stante. 2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinar e l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. 3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia e sclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 4. Le regioni nei cui territori sono comp resi quelli alpini, d' intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilasci
a ai cittadini che la
richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto di
retto all'abbattimento o alla cattura di fauna
selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vaga
re o il soffermarsi con
i mezzi destinati a tale
scopo o in attitudine di
ricerca della fauna selvatica o di atte
sa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per
forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o
con il falco, l'esercizi
o venatorio stesso può
essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da
appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre
forme di attività venatoria consentite dalla
presente legge e praticate nel rimanente
territorio destinato all'attività venatoria
programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della
presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di
cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere
esercitata da chi abbia compiuto
il diciotessimo anno di età e
sia munito di licenza di porto
di fucile per uso di caccia, di
polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività
venatoria, con massimale
di lire un miliardo per
ogni sinistro, di cui li
re 750 milioni per ogni
persona danneggiata e lire 250 milioni per danni
ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio dell'attività
venatoria, con massimale di lire 100
milioni per morte o invalidità permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, provvede ogni quattro anni, con
proprio decreto, ad aggiornare i massimali
suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il da
nno può procedere ad azione diretta nei confronti
della compagnia di assicurazione
presso la quale colui che ha ca
usato il danno ha contratto la
relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e
consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle
norme di cui alla presente legge e delle norme
emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso
di un apposito
tesserino rilasciato dalla regione di
residenza, ove sono indicate le
specifiche norme inerenti il
calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è
consentita l'attività venatoria. Per l'esercizi
o della caccia in regioni
diverse da quella di
residenza è necessario che,
a cura di quest'ultima, vengano
apposte sul predetto tesserino le
indicazioni sopramenzionate.
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di
calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo
manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a
vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. é consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad
anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore
a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di
caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a
ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non
contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio
non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile
anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi
consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10,
comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e
delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti
territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
10
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base
dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.
Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che
praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale
nazionale.
4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria
minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in
comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra
il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento
fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica
delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione
competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio
alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri
comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di
gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria
opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi
dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima
di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano
faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità
venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento
di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima
costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la
loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi.
Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del
regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con
delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori
superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche
mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con
legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori
alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di
caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei
cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza
paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti
di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma
organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di
associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per
cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi
per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori
dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per
l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da
interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il
ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi,
cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni
passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della
manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza
richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunisticovenatorio.
Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e
occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del
fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile
l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione
che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di
contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e
dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi,
previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il
termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del
Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono
indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate
alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle
loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla
pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della
densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di
competenza.
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della
gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da
determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni
agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il
gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio
dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta
giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di
cui all'articolo 10. é altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali,
quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole
specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca
scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse
economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del
proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro
dell'area interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il
proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del
divieto.
7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di
coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da
seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i
terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del
raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di
coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in
relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da
altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua
perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I
fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà
successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i
conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate
tabellazioni esenti da tasse.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento
del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato
brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e
stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione
dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che
consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui
all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo
comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al
regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 11-bis, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. in l. 23
dicembre 1996, n. 649.
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di
lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e
faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna
europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di
conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i
piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è
consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di
impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti
l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di
agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento
(CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate
solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle
convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto
delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.
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