1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta,
ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da
caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono
portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7
marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale
nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia
riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del
Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie
private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì
alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale
di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni
previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle
commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di
rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio
nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato
l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di
vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia
delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma
1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole,
venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il
coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla
preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della
qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non
necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4 (1).
(1) Il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti
delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche
nazionali riconosciute, è ora di competenza delle province, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n.
112.
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a
qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in
attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino
di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della
fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia
giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con
esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in
ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano
all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di
fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a
consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla
successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in
campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori.
Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata
a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che
l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato
su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in
apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e
quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino,
anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono
verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le
circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da
cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Gli agenti
venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi
all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della
medesima legge.
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti
degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e
di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano
tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono
comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi
predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti
amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori
dall'orario di servizio.
1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data
di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte,
cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi
abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la
caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di
protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni
adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita
l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni
di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti
alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato
l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o
per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con
l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione
si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando
da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in
commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto
riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e
tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli
animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i
casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle
corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una
forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza
avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza
aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza
autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di
ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla
presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un
comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di
divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo
chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in
violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore
a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire
2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non
autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5,
comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte
annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa
fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue
la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non
esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino
regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro
cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei
terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12,
per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta
salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in
materia fiscale e doganale. 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli
624, 625 e 626 del codice penale. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano
altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa
agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale
nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel
rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività
con i mezzi di cui all'articolo 13.
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix
coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae);
passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola
(Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice
rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus
floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris);
cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus);
fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera);
porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola
(Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya
fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino
(Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] (1); [peppola (Fringilla montifringilla)]
(1); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus
monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia
(Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1º ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca);
camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus
elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione
sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 dicembre o dal 1º
novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di
nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle
specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo
di nidificazione.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione
alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque
contenuti tra il 1º settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale
massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la
caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle
regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1º agosto
nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle
specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o
dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie
cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali
sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il
15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel
rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi
da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni
possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei
quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono,
anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da
appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1º ottobre e il 30
novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La
caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è
consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino.
(1) Il d.p.c.m. 22 novembre 1993, ha escluso dall'elenco la presente specie, disponendo che le
Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi. Vedi, anche, il d.p.c.m. 21
marzo 1997.
1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di
fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per
motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di
fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente,
viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni
possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi
dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di
licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite
di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2
anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
Questo articolo è stato introdotto dalla LEGGE 3 ottobre 2002, n.221, "Integrazioni alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE", pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale N. 239 del 11 Ottobre 2002.
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo
per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE Le
deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non
superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine
all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono
essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle
condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979. Le deroghe e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i
metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del
prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli
e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i
comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi
determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, in
conformita' al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS) e non possono avere comunque ad oggetto
specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa delibera del Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la
regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in
violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. 4.
Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali
e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla
regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto
l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle
disposizioni dell presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE.»
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le
politiche comunitarie, nonche' all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione
sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa
alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3,
della direttiva 79/409/CEE".
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone,
può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di
adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le
opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura
e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle
convenzioni internazionali e previa consultazione della Commissione europea.
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