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Venerdì, 22 Maggio 2020 16:26

Quante cartucce e quanta polvere posso detenere?

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raccola polveri cartucceNon è sempre facile, per gli appassionati della ricarica, comprendere i termini relativi alla detenzione contemporaneamente di munizioni e polvere da sparo.
In molti, infatti, fanno confusione tra munizioni da denunciare e quelle da detenere senza obbligo di denuncia, soprattutto quando si acquista della polvere da sparo.
La normativa in merito alla detenzione di munizioni e polveri è piuttosto datata e non sempre facile da interpretare, visto anche le successive e numerose sovrapposizioni legislative.

Questo articolo non vuole asserire ciò che sia legale o illegale, ma solamente fare chiarezza su quali sono le normative che regolano la detenzione di munizioni e polveri.

Il primo testo che ci interessa e che regolamenta tutta la pubblica sicurezza é il...



Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773 .

Noto come T.U.L.P.S. e Reggio .Decreto. 6 maggio 1940 n. 635

http://www.ce.camcom.it/files/normativa/rd773_31.PDF

Articolo fondamentale è l' art. 97 Reg. TULPS, ai sensi del quale il privato può detenere fino a 5kg di polvere, per la ricarica domenstica, oppure fino a 1500 cartucce per fucile da caccia, siano esse a munizione spezzata (cioè pallini o pallettoni ) o a palla unica, unitamente a 200 cartucce per arma corta.





Un''altra legge che regola le munizioni Legge 18 aprile 1975, n. 110 .

http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/RicercaGiuridica/altra_Normativa/Leggi/Armi/L_18Aprile1975-110.htm

Infatti ai sensi dell’art. 26 Legge 18 aprile 1975, n. 110, " E' soggetto, all'obbligo della denuncia, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia."

Quindi colui che detiene un massimo di 1000 munizioni spezzate (pallini o pallettoni) per fucili da caccia ed ha almeno un’arma da caccia denunciata, è esonerato dall’obbligo di denuncia; superato questo quantitativo vanno denunciate tutte. Se, invece, il soggetto detiene solo le suddette munizioni spezzate, ma non ha anche un’arma denunciata, deve sempre denunciarle tutte. Le cartucce per fucile da caccia a palla unica (che, come detto, fanno in ogni caso cumulo, assieme a quelle a pallini o a pallettoni, ai fini del raggiungimento del quantitativo massimo detenibile di 1500 pezzi) vanno invece sempre denunciate. Le munizioni per arma corta vanno anch'esse sempre denunciate.


Tornando ai termini per la detenzione contemporanea di munizioni e polvere da sparo, dal totale massimo di polvere detenibile( 5kg), dovrebbero calcolarsi e decurtarsi i quantitativi di munizioni eventualmente detenute.

Per effettuare questo calcolo si puo procedere in due modalità.

Nel primo: basandosi sulla regola dell art 97 Reg. TULPS che dispone la scelta o sulle 1500 cartucce o sui 5 kg di polvere. Utilizzando tale concetto si puo fare una debita proporzione tra i 5 kg d e le 1500 cartucce; Determinando si che 1 kg di polvere corrisponderebbbe a 300 cartucce. Cosi facendo si ha un idea di come regolarsi.
Caricamento SIPE 32g luca


Nel secondoo: bisogna fare riferimento al art 98 Reg. TULPS che cita la fabbricazione e la relativa attiva di detenzione, vendita, acquisto, trasporto, impiego ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, di cui all art 82 Reg. TULPS, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B del presente RegolamentoTULPS.

http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/Reg_Tulps_2/All_B/All_B-RegTulps.html


Si potrbbe dunque utilizzare la tabella delle equivalenze 1k di polvere = X numero di munizioni che viene impiegata nell’ambito delle licenze professionali per la minuta vendita dei materiali esplodenti (quelle delle armerie) di cui all’articolo 3 (Contenuto della licenza), Cap. VI, All. B al Reg. TULPS.

La quale dispone che un kg di polvere o da lancio è pari alternativamente a:
  1. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera;
  2. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere infume (usata per le cartucce da caccia);
  3. 4.000 cartucce per arma corta;
  4. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga;
  5. 25.000 cartucce per armi Flobert;
  6. 12.000 cartucce da salve;
  7. 24.000 cartucce della V categoria gruppo E (cartucce da salve per armi di libera vendita).

Passiamo quindi ai calcoli.. ipotizzando che si avessero già in denuncia 1500 cartucce per caccia e volendo avere in ulteriore detenzione anche polvere, dai 5 kg quale quantitativo massimo consentiti, andrebbe decurtato il quantitativo di polvere corrispondente alle cartucce in detenzione, secondo il seguente calcolo (considerato che 1kg = 1000 gr),con riguardo alle cartucce per fucile da caccia: 1000 gr di polvere / 560 cartucce = 1,786 grammi per ogni cartuccia, questo dato va moltiplicato per il numero di cartucce detenute, quindi se fossero 1500unità: 1,786 gr x 1.500 = 2.679 gr.


Quindi, il dato andrebbe essere sottratto ai 5kg (5.000 gr): pertanto 5.000 -2.679 = 2.321 gr.

In teoria, avendo in detenzione già i quantitativi massimi di 1.500 cartucce per fucile da caccia si potrebbero virtualmente avere in detenzione fino a 2.321 gr di polvere.

Detto ciò, riconoscendo la complessità della materie e la continua evoluzione, così come le diversa carica di polvere per cartucce, che non sono mai perfette nel loro dosaggio né tantomeno si specifica il calibro, e ritenuto anche che la tabella applicata fu prevista per i titolari di una licenza professionale e non per i ricaricatori, ... ci tengo a darvi un consiglio: o consultare le autorità prefisse, come i commissariati di polizia, ed esporre la questione o di tenervi al di sotto del dato ottenuto, sottraendo ai virtuali 5.000 gr il quantitativo di polvere grossomodo corrispondente alle cartucce che deteniamo.


https://www.earmi.it/diritto/leggi/Allegato%20B%2023-9-1999.htm

Allegato al Regolamento T.U. di P. S. del 23 settembre 1999

  1. M. 23 settembre 1999. Modifiche agli allegati A e B al Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 6 maggio 1940 n. 635 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 4 agosto 1999).
http://www.ce.camcom.it/files/normativa/rd773_31.PDF

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza". Reggio .Decreto. 6 maggio 1940 n. 635

Art. 97 Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a 5 chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata. [1] Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento. Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge. Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

(1) Comma modificato dall'art. 14, D.M. 19 settembre 2002, n. 272. Per la disciplina transitoria, vedi l'art. 21 del medesimo D.M. 272/2002, che si riporta di seguito: “Art. 21. - Disposizioni transitorie 1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2. 2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2003 non è consentita la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura "CE del tipo" e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 7. 3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, è consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attività di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalità e nel termine indicato nel presente comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”.




Art. 98 [1] Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.

Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione. Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione. Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.

(1) Articolo sostituito dall'art. 15, D.M. 19 settembre 2002, n. 272. Per la disciplina transitoria, vedi l'art. 21 del medesimo D.M. 272/2002, che si riporta di seguito: “Art. 21. - Disposizioni transitorie 1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2. 2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2003 non è consentita la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura "CE del tipo" e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 7. 3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, è consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attività di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalità e nel termine indicato nel presente comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”.




Art. 82 I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:

1° polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;

2° dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;

3° detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;

4° artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;

5° munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici” di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:

Gruppo A 1) bossoli innescati per artiglieria; 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno; 3) spolette a doppio effetto per artiglieria; 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra; 5) cartucce per armi comuni e da guerra;

Gruppo B 1) micce a lenta combustione o di sicurezza; 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf; 3) accenditori elettrici; 4) accenditori di sicurezza;

Gruppo C 1) giocattoli pirici;

Gruppo D 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato; 2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato; 3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi; 4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

Gruppo E 1) munizioni giocattolo; 2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti; 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro; 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali; 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria); 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita [1]

  1. Comma aggiunto dall'art. 12, D.M. 19 settembre 2002, n. 272. Per la disciplina transitoria, vedi l'art. 21 del medesimo D.M. 272/2002, che si riporta di seguito: “Art. 21. - Disposizioni transitorie 1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2. 2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2003 non è consentita la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura "CE del tipo" e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 7. 3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, è consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attività di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalità e nel termine indicato nel presente comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”.



Articolo 3 Contenuto della licenza.

http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/Reg_Tulps_2/All_B/All_B-RegTulps.html

Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) a d) come di seguito specificato:

  1. a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto b).
In caso di rinuncia totale:

alle sole polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, così suddivisi:

25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2.;

25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);

ai 25 kg di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere:

75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);

in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

  1. b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a:
  2. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
  3. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
  4. 4.000 cartucce per arma corta, oppure
  5. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure
  6. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure
  7. 12.000 cartucce da salve;
  8. c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria può essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa ogni chilogrammo della IV categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti della V categoria.
In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

  1. d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).
In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).

Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria con manufatti della IV categoria.

I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di giocattoli pirici in confezione «blister», purché i «blister» medesimi siano realizzati con materiale polimerico autoestinguente.

In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.

Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.

Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S.

Commenti   

# Ronin977 2020-05-23 03:02
come sempre la legge è chiara come un pozzo di petrolio :P

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