1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazi
onale è soggetto a pianificazione faunistico-
venatoria finalizzata, per quanto attiene alle spec
ie carnivore, alla conservazione delle effettive
capacità riproduttive e al contenimento naturale
di altre specie e, per qu
anto riguarda le altre
specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la
riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la
pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni re
gione è destinato per una quota dal 20 al 30 per
cento a protezione della fauna selvatica, fatta ecce
zione per il territorio
delle Alpi di ciascuna
regione, che costituisce zona faunistica a sé
stante ed è destinato a protezione nella
percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette pe
rcentuali sono compresi
i territori ove sia
comunque vietata l'attività ve
natoria anche per effetto di
altre leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma
3 comprende anche i territori di cui al comma 8,
lettere a), b), e c). Si intende per protezione il
divieto di abbattimento e cattura a fini venatori
accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura
della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima
globale del 15 per cento a caccia
riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma
1, e a centri privati di riproduzione de
lla fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastoral
e le regioni promuovono forme di gestione
programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale
le province
predispongono, articolandoli per comprens
ori omogenei, piani faunistico-venatori.
Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale
tesi a favorire la
riproduzione naturale di fauna selvatica nonché
piani di immissione di fauna selvatica anche
tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri
ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazional
e tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di
cui al comma 7 comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna
selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni
utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica
ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di
ricostituzione delle popolazioni autotctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di
azienda agricola singola, consortile o cooper
ativa, ove è vietato l'
esercizio dell'attività
venatoria ed è consentito il prelievo di animali
allevati appartenenti a specie cacciabili da parte
del titolare dell'impresa agricola, di dipenden
ti della stessa e di
persone nominativamente
indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna
selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie
cacciabili, la cui gestione può essere affidata
ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad
imprenditori agricoli
singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i
danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzio
ni agricole e alle opere approntate su fondi
vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi
rustici, singoli o associati, che si
impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e
all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui so
no collocabili gli a
ppostamenti fissi.
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabe
lle perimetrali, esenti
da tasse, secondo le
disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia
preposto o incaricato della ge
stione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei
piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con
l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di ma
ncato adempimento da parte delle province dopo
dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che
orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni
con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza
faunistica, da conseguirsi anche mediante
modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori
da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-
venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al
comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi
interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente
interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta
semplice ed esente da oneri fiscali, da parte de
i proprietari o conduttori dei fondi costituenti
almeno il 40 per cento della superficie complessi
va che si intende vincolare, la zona non può
essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato
anche nel caso in cui no
n sia stata presentata
formale opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vi
sta di particolari necessità ambientali, possono
disporre la costituzione coattiva di oasi di
protezione e di zone di
ripopolamento e cattura,
nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione ma
nifestata dai proprietari o conduttori di fondi
interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono
destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
<< Art.9
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