Questo articolo è stato introdotto dalla LEGGE 3 ottobre 2002, n.221, "Integrazioni alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE", pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale N. 239 del 11 Ottobre 2002.
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo
per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE Le
deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non
superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine
all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono
essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle
condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979. Le deroghe e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i
metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del
prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli
e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i
comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi
determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, in
conformita' al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS) e non possono avere comunque ad oggetto
specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa delibera del Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la
regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in
violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. 4.
Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali
e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla
regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto
l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle
disposizioni dell presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE.»
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le
politiche comunitarie, nonche' all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione
sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa
alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3,
della direttiva 79/409/CEE".
<< Art.19
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