Caccia in Sicilia, il CGARS salva la preapertura: stop confermato solo per la Tortora

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglie parzialmente i ricorsi di Regione e associazioni venatorie, sanzionando l’ultrapetizione del TAR Palermo e ripristinando il calendario per tutte le altre specie.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), con l’ordinanza cautelare n. 296/2026 pubblicata il 4 settembre 2026, ha modificato la decisione del TAR Palermo del 29 luglio scorso, riformandone parzialmente la sospensiva.
Il Collegio di secondo grado ha accolto i ricorsi presentati dalla Regione Siciliana e dalle sigle venatorie (tra cui Federcaccia, LCS, ANCA, Italcaccia, Anuumigratoristi, FSC, Enalcaccia e Libera Caccia), contestando il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il TAR. Secondo il CGARS, l’impugnazione originaria promosso da Pro Natura e LEAL limitava la richiesta cautelare alla tutela della Tortora selvatica e dell’Allodola. Essendo stata sanata dalla Regione la discrepanza sui limiti di carniere relativi all’Allodola con il D.A. 190/Gab, la sospensione dell’intero calendario venatorio risultava sproporzionata.
Le motivazioni sul blocco della TortoraPer quanto riguarda la Streptopelia Turtur (Tortora selvatica), il CGARS ha confermato il blocco della preapertura e la salvaguardia cautelare. Le motivazioni si fondano su:
- Principio di precauzione e tutela della biodiversità: In applicazione dell’art. 9 della Costituzione e dei principi eurounitari, la tutela della fauna e dell’ambiente è prevalente rispetto all’interesse venatorio e sportivo.
- Assenza di un Piano Faunistico Venatorio aggiornato: Il piano regionale di riferimento risale al quinquennio 2013-2018. Trascorsi sette anni dalla sua scadenza, e in assenza dell’approvazione formale del nuovo piano 2025-2029, i dati raccolti dall’Amministrazione sono stati ritenuti frammentari rispetto alle indicazioni di tutela fornite dall’ISPRA per la specie.
Ripristino immediato per il resto del Calendario
Per tutte le altre specie e giornate contenute nel Calendario Venatorio 2026/2027 (incluso il Colombaccio per le giornate di preapertura e l’Allodola), il CGARS ha ripristinato l’efficacia del decreto assessoriale con decorrenza immediata.
L’ordinanza stabilisce la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in virtù della complessità della materia.
