Caccia bloccata in Sicilia, il TAR annulla il Calendario venatorio 2026/2027

Una decisione pesante per il mondo venatorio siciliano. Con la sentenza n. 2953/2026, pubblicata il 30 ottobre, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso presentato da Federazione nazionale Pro Natura APS e LEAL, annullando il Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027.
La conseguenza è esplicitata nella stessa sentenza: secondo il TAR, l’annullamento rende impossibile l’esercizio dell’attività venatoria sul territorio regionale per la stagione in corso.
Una decisione che arriva a stagione già iniziata e che riapre una questione fondamentale: quanto è importante disporre di una pianificazione faunistico-venatoria aggiornata per garantire la legittimità dei calendari e la certezza delle regole per i cacciatori?
La sentenza: non una semplice sospensione
Il provvedimento del TAR Sicilia, Terza Sezione, riguarda il ricorso n. 1455/2026 contro il Decreto assessoriale n. 129/Gab del 21 maggio 2026, con cui era stato approvato il Calendario venatorio 2026/2027.
Il ricorso era stato presentato da Federazione nazionale Pro Natura APS e LEAL. Nel giudizio sono intervenute anche diverse associazioni venatorie, opponendosi alle richieste delle ricorrenti.
Il 30 ottobre il TAR ha pronunciato la sentenza definitiva sul ricorso, accogliendolo e annullando il provvedimento impugnato.
È importante sottolineare che non siamo più nella fase di una misura cautelare provvisoria: il Tribunale ha deciso il merito della controversia.
Il motivo decisivo: il Piano faunistico-venatorio non aggiornato
Il punto centrale della sentenza riguarda il Piano faunistico-venatorio regionale.
Il TAR ricostruisce come la normativa siciliana preveda questo strumento di pianificazione per organizzare la gestione del territorio, la tutela della fauna, la riproduzione naturale delle specie e la regolamentazione del prelievo venatorio.
Il Piano faunistico-venatorio regionale siciliano richiamato nella decisione era quello relativo al quinquennio 2013-2018, approvato nel 2013.
Secondo il Tribunale, la normativa regionale prevede una revisione periodica del Piano con cadenza quinquennale. L’assenza di un aggiornamento, o di una rivalutazione che ne confermasse l’attualità, ha quindi assunto un peso determinante nella valutazione di legittimità del calendario.
La sentenza richiama anche precedenti decisioni giudiziarie che avevano già evidenziato la necessità di verificare periodicamente l’attualità degli strumenti di pianificazione.
Il ragionamento è chiaro: la gestione faunistica deve basarsi su valutazioni che tengano conto dei cambiamenti intervenuti nel territorio e nelle popolazioni animali. Un calendario annuale non può prescindere da una base pianificatoria adeguata.
Le altre contestazioni: preapertura e specie cacciabili
Nel ricorso erano stati sollevati anche altri profili di contestazione, tra cui:
- la preapertura della stagione venatoria e il rapporto con il parere tecnico-scientifico dell’ISPRA;
- la possibilità di cacciare la tortora selvatica, l’allodola e altre specie;
- la compatibilità di alcune previsioni del calendario con la normativa europea sulla tutela degli uccelli e della biodiversità.
Il TAR, tuttavia, ha ritenuto sufficiente l’accoglimento del primo motivo, relativo alla pianificazione faunistico-venatoria, per annullare l’intero calendario. Per questo ha considerato superfluo esaminare nel merito le ulteriori contestazioni.
È un dettaglio importante: non sarebbe corretto affermare che la sentenza abbia accolto singolarmente tutte le contestazioni sulle specie o sulla preapertura. L’annullamento integrale discende dal motivo relativo alla pianificazione.
Perché il blocco riguarda tutta l’attività venatoria?
La sentenza affronta espressamente anche le conseguenze dell’annullamento.
Il Tribunale considera la modifica introdotta dalla normativa nazionale nel 2024, secondo cui l’attività venatoria è legittimata per ciascuna intera annata venatoria, e rileva che da tale disciplina possono sorgere dubbi sulle conseguenze dell’annullamento del calendario.
Il quadro regionale siciliano, però, viene ritenuto più stringente: la legge regionale prevede il calendario come strumento necessario per disciplinare l’annata venatoria, comprese le specie, i periodi e i limiti di prelievo.
Per questa ragione, a pagina 21 della sentenza, il TAR conclude che l’annullamento comporta concretamente l’impossibilità di esercitare l’attività venatoria sul territorio regionale nella stagione in corso.
Non si tratta quindi, secondo quanto scritto dal Tribunale, di un provvedimento limitato a una singola specie o a una specifica fase della stagione.
Che cosa devono fare adesso i cacciatori siciliani?
Alla luce della sentenza, i cacciatori devono evitare di fare affidamento sul calendario annullato.
Per le indicazioni operative aggiornate occorre consultare le comunicazioni ufficiali della Regione Siciliana e delle associazioni venatorie, verificando anche se siano intervenuti provvedimenti successivi o iniziative giudiziarie capaci di modificare il quadro.
La sentenza in esame annulla il calendario 2026/2027, ma il documento da solo non permette di affermare che non possano intervenire ulteriori sviluppi giudiziari o amministrativi.
Prima di programmare qualsiasi uscita è quindi prudente verificare la situazione ufficiale aggiornata.
Una lezione per la gestione venatoria
Il caso siciliano dimostra quanto la pianificazione faunistico-venatoria sia importante per la tenuta giuridica delle decisioni regionali.
Per il mondo venatorio, una stagione costruita su atti contestabili significa incertezza, difficoltà organizzative e il rischio di ritrovarsi con l’attività bloccata quando la stagione è già in corso.
La tutela della fauna e l’esercizio della caccia, pur rispondendo a interessi diversi, devono essere gestiti attraverso regole solide, dati aggiornati e provvedimenti amministrativi adeguatamente motivati.
Ora sarà fondamentale capire quali iniziative adotterà la Regione Siciliana per affrontare le criticità evidenziate dal TAR e quale sarà il percorso amministrativo e giudiziario successivo.
ModoMirino continuerà a seguire la vicenda, dando spazio agli atti ufficiali e agli aggiornamenti che potranno chiarire le conseguenze per i cacciatori siciliani.
