Caccia nel Lazio, il TAR respinge la richiesta di sospensione del calendario venatorio
Respinta dal TAR Lazio la richiesta di sospendere il calendario venatorio 2026/2027 della Regione Lazio. Il ricorso era stato presentato da quattro associazioni ambientaliste.

La vicenda riguarda il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 15 giugno 2026, con il quale è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027.
Le quattro associazioni hanno impugnato il provvedimento chiedendone anche la sospensione cautelare, contestando diversi aspetti della disciplina regionale e richiamando, tra gli altri elementi, i pareri di ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.
Chi ha presentato il ricorso
Il ricorso, iscritto al TAR Lazio con il numero 7827/2026, è stato promosso da:
- LEAL ODV
- Green Impact
- Pro Natura
- Attivisti Gruppo Randagio
Il TAR: niente sospensione del calendario
La questione è stata esaminata nella camera di consiglio del 2 settembre 2026.
Il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare presentata dalle associazioni ricorrenti.
In sostanza, secondo il giudice amministrativo, in questa fase non sono stati forniti elementi sufficienti per dimostrare l’illegittimità dell’azione amministrativa o l’implausibilità del calendario venatorio.
Un passaggio particolarmente significativo riguarda il rapporto tra Regione e ISPRA.
Il TAR ricorda infatti che il parere di ISPRA è obbligatorio, ma non vincolante. Di conseguenza, il semplice fatto che la Regione si discosti dal parere dell’Istituto non è, da solo, sufficiente a dimostrare l’illegittimità del calendario.
Il TAR richiama inoltre un precedente molto recente del Consiglio di Stato, la sentenza n. 6600 del 24 agosto 2026.
Chi ha perso e chi ha vinto?
Dal punto di vista della richiesta cautelare, il risultato è chiaro: la richiesta delle quattro associazioni ricorrenti è stata respinta.
Questo significa che il calendario venatorio regionale non è stato sospeso per effetto di questo ricorso cautelare.
È però importante non confondere la decisione sulla sospensiva con una sentenza definitiva.
L’ordinanza riguarda infatti la fase cautelare del procedimento. Non equivale a una pronuncia definitiva sull’intero ricorso e sulle singole contestazioni sollevate dalle associazioni.
Un dato da tenere presente
La vicenda del Lazio mostra ancora una volta quanto sia importante distinguere tra ricorso, richiesta cautelare e decisione definitiva.
Il TAR, in questo caso, non ha semplicemente affermato che ogni singola disposizione del calendario è definitivamente legittima.
Ha invece ritenuto, nella fase cautelare, che non vi fossero presupposti sufficienti per sospendere immediatamente il calendario.
Per i cacciatori del Lazio, dunque, l’effetto pratico della decisione è particolarmente importante: il calendario venatorio 2026/2027 non viene bloccato dalla richiesta cautelare oggetto dell’ordinanza.
La vicenda giudiziaria, tuttavia, va distinta dalla decisione sulla sospensiva e dovrà essere seguita anche per gli eventuali successivi sviluppi nel merito.
