Calabria sospesa cautelativamente la caccia al colombaccio del 2 settembre ora si attende l’udienza del TAR

La preapertura al colombaccio in Calabria entra nuovamente nel mirino della giustizia amministrativa. Il TAR Calabria ha accolto in via cautelare la richiesta presentata da EARTH ODV, sospendendo la caccia al colombaccio prevista per il 2 settembre. La decisione, tuttavia, non riguarda al momento tutte le giornate di preapertura e non costituisce una decisione definitiva sul ricorso.
Il provvedimento del TAR
Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento sulla vicenda relativa al Calendario Venatorio della Regione Calabria.
Secondo quanto comunicato dall’associazione ambientalista EARTH ODV, il Presidente del TAR Calabria ha accolto la richiesta cautelare presentata dall’associazione numero 1110 del 2026, disponendo la sospensione della caccia al colombaccio prevista per la giornata del 2 settembre 2026.
Si tratta di un provvedimento cautelare adottato in questa fase iniziale del procedimento. La questione dovrà infatti essere esaminata successivamente dal collegio del TAR nell’udienza già fissata.
Cosa cambia per il 2 settembre?
La conseguenza immediata è chiara: il 2 settembre 2026 il colombaccio non potrà essere cacciato in Calabria, in attesa dei successivi sviluppi del procedimento.
La sospensione riguarda invece il colombaccio e non significa che l’intera giornata venatoria sia stata annullata.
Secondo quanto previsto dal Calendario Venatorio regionale, il 2 settembre sono infatti interessate anche cornacchia grigia e gazza, per le quali la giornata rimane prevista secondo le disposizioni del calendario.
E le altre giornate di preapertura?
È questo uno degli aspetti più importanti da chiarire.
Il provvedimento cautelare relativo al 2 settembre non deve essere automaticamente interpretato come una cancellazione definitiva di tutte le successive giornate previste per il colombaccio.
La vicenda dovrà essere nuovamente esaminata dal TAR nell’udienza collegiale già fissata in data 2 settembre 2026.
Sarà quindi l’esito di quella discussione a fornire indicazioni più precise sulla possibilità di mantenere o meno le successive giornate di preapertura previste dal calendario.
Perché il ricorso?
EARTH ODV ha pubblicato sui propri canali social l’esito del provvedimento, definendolo una vittoria e collegando la vicenda anche al dibattito sul cosiddetto DDL Caccia.
L’associazione sostiene che eventuali modifiche normative potrebbero limitare in futuro la possibilità di impugnare davanti ai TAR i calendari venatori e le relative preaperture.
Al momento, però, ciò che interessa direttamente i cacciatori calabresi è il provvedimento cautelare appena adottato: la giornata del 2 settembre per il colombaccio è sospesa.
Non è ancora la decisione definitiva
È importante sottolineare la natura del provvedimento.
Una sospensione cautelare interviene in una fase preliminare e ha lo scopo di regolare temporaneamente la situazione mentre il giudizio prosegue.
Non equivale quindi a una sentenza definitiva sulla legittimità del calendario venatorio.
L’udienza collegiale rappresenterà il prossimo passaggio fondamentale della vicenda. In quella sede la Regione Calabria e le altre parti interessate potranno far valere le proprie ragioni e il TAR potrà rivalutare la situazione alla luce del contraddittorio tra le parti.
La situazione in sintesi
| Data | Colombaccio |
|---|---|
| 2 settembre 2026 | 🔴 Sospeso cautelativamente |
| Giornate successive previste dal calendario | 🟡 Da verificare alla luce dell’udienza collegiale |
| Decisione definitiva sul ricorso | ⏳ Non ancora intervenuta |
Cosa succederà adesso?
Bisognerà attendere l’udienza collegiale fissata dal TAR Calabria.
Da quella discussione potranno arrivare indicazioni decisive sulla prosecuzione della preapertura al colombaccio in Calabria.
Una riflessione personale che va oltre il ricorso
Al di là degli aspetti strettamente giuridici, questa vicenda apre però una riflessione più ampia.
Quando si parla di fauna selvatica, è corretto concentrarsi esclusivamente sul singolo periodo di caccia oppure bisognerebbe considerare l’intero quadro della gestione della specie?
Il colombaccio è oggi una presenza sempre più diffusa in molte aree e, in determinate situazioni, può essere protagonista anche di significativi danni alle colture. Per questo la sua gestione non può essere ridotta alla semplice contrapposizione tra chi vuole “proteggere gli animali” e chi vuole “andare a caccia“.
Un ricorso può certamente essere uno strumento legittimo per verificare la correttezza di un provvedimento amministrativo. Ma sarebbe altrettanto importante che, nel dibattito pubblico, alle vittorie giudiziarie corrispondesse una discussione altrettanto approfondita sulle conseguenze concrete delle decisioni: sulla gestione delle popolazioni, sull’agricoltura, sui danni provocati dalla fauna e sull’equilibrio complessivo degli ecosistemi.
Perché tutelare la fauna non significa soltanto impedire un prelievo. Significa anche gestire le popolazioni, prevenire i conflitti e trovare soluzioni sostenibili quando una specie diventa particolarmente abbondante.
Ed è proprio su questo punto che sarebbe interessante aprire un confronto serio, senza contrapposizioni ideologiche e senza trasformare ogni provvedimento in una semplice gara tra “vittorie” e “sconfitte“.
ModoMirino continuerà a seguire la vicenda, verificando i provvedimenti ufficiali e aggiornando i cacciatori calabresi sugli eventuali cambiamenti al calendario.
