CONSIGLIO DI STATO E CALENDARI VENATORI: cosa cambia per i cacciatori?

Il caso riguarda le Marche e il calendario venatorio 2025/2026, ma la decisione è stata accolta con particolare attenzione dal mondo venatorio perché affronta alcune questioni che da anni sono al centro dei ricorsi contro i calendari regionali.
La sentenza è la n. 6600 del 24 agosto 2026 e ha accolto l’appello proposto da Federcaccia. La controversia riguardava, tra gli altri aspetti, la data di chiusura della caccia alla beccaccia e ai turdidi nelle Marche.
Ma cosa ha realmente stabilito il Consiglio di Stato?
Il ruolo delle Regioni
Uno dei passaggi più importanti riguarda il margine di discrezionalità delle Regioni nella predisposizione dei calendari venatori.
Secondo la ricostruzione della sentenza fornita da Federcaccia e ripresa dalla stampa specializzata, la Regione può compiere valutazioni proprie sulle date e sulle modalità del calendario, purché queste siano adeguatamente motivate e rispettino il quadro normativo.
Questo è un punto fondamentale.
Il calendario venatorio non nasce infatti da una semplice applicazione automatica di un singolo parere scientifico.
La Regione deve effettuare una valutazione complessiva e assumersi la responsabilità delle proprie scelte.
ISPRA È L’ULTIMA PAROLA?
È probabilmente uno degli aspetti più interessanti della pronuncia.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto, secondo quanto riportato nella ricostruzione di Federcaccia, che i pareri di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale hanno natura consultiva e non sono vincolanti.
Questo non significa che il parere ISPRA possa essere ignorato.
Significa che una Regione può discostarsene, ma deve motivare adeguatamente la propria scelta.
In altre parole, il confronto non dovrebbe essere:
“ISPRA ha detto no, quindi la Regione deve necessariamente dire no.”
Ma:
“ISPRA ha espresso una determinata valutazione: la Regione, se decide diversamente, deve spiegare sulla base di quali elementi lo fa.”
Ed è una differenza giuridica importante.
Quando un TAR può bloccare un calendario venatorio?
Altro punto centrale della sentenza è il rapporto tra discrezionalità amministrativa e controllo del giudice.
Il giudice amministrativo deve verificare la legittimità dell’atto regionale.
Non dovrebbe invece sostituire automaticamente la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione ogni volta che esistono opinioni scientifiche differenti.
Secondo la ricostruzione di Federcaccia, il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui le scelte regionali possono essere censurate quando risultino palesemente illogiche o arbitrarie, non semplicemente perché possono essere considerate opinabili.
Questo non significa che un calendario non possa essere sospeso.
Significa che, per contestare una scelta regionale, diventa particolarmente importante dimostrare dove si trovi concretamente l’illegittimità o l’irragionevolezza della decisione.
Il giudice può decidere al posto della regione?
Anche questo è un passaggio rilevante.
Secondo la ricostruzione della sentenza, il giudice amministrativo non dovrebbe sostituirsi alla Regione stabilendo direttamente nuove date di apertura o chiusura o nuove specie cacciabili.
Qualora una scelta regionale venga ritenuta illegittima, la questione dovrebbe essere rimessa all’amministrazione perché possa rivalutare la materia sulla base degli elementi necessari.
È un principio che riguarda più in generale il rapporto tra potere amministrativo e controllo giudiziario.
Cosa significa per i cacciatori?
Qui bisogna evitare facili entusiasmi.
La sentenza non significa che i ricorsi contro i calendari venatori siano finiti.
E non significa nemmeno che da oggi una Regione possa fissare liberamente qualsiasi data.
Significa piuttosto che, nel momento in cui una scelta regionale viene contestata, assumono grande importanza:
la motivazione della Regione, i dati scientifici utilizzati, la metodologia adottata e la dimostrazione concreta delle eventuali criticità.
Per i cacciatori questo può essere importante perché i calendari venatori vengono sempre più spesso interessati da ricorsi e provvedimenti cautelari che possono modificare, anche a stagione iniziata, le possibilità di esercitare l’attività venatoria.
Una sentenza che non “salva” la caccia, ma cambia il modo di leggere i ricorsi
La pronuncia delle Marche non può quindi essere utilizzata per affermare che il calendario sotto accusa sia automaticamente legittimo.
Può però rappresentare un precedente importante nel modo in cui vengono valutati i calendari venatori e il margine di discrezionalità delle Regioni.
Il principio che emerge è quello di una valutazione basata su motivazioni, dati e metodo, lasciando alla Regione il proprio spazio decisionale e al giudice il compito di verificare la legittimità delle scelte.
Ed è proprio questo che rende la sentenza interessante anche per il futuro.
Cosa potrebbe cambiare?
Per i cacciatori, il possibile effetto più importante potrebbe essere quello di una maggiore attenzione alla qualità delle motivazioni che accompagnano i calendari venatori.
Una Regione che decide di discostarsi da un parere scientifico dovrà spiegare, in maniera accurata e con dati scientifici, il perché.
Un’associazione che contesta quella decisione dovrà dimostrare, a sua volta, le criticità che denuncia.
E il giudice dovrà verificare la legittimità della scelta senza trasformarsi nell’autorità che scrive direttamente il calendario.
Non significa che i contenziosi finiranno, anzi..
Significa che dati scientifici, motivazioni amministrative e argomentazioni giuridiche potrebbero assumere un peso ancora maggiore.
Per la Calabria, ad esempio, con il TAR chiamato a esprimersi sulla preapertura al colombaccio proprio il 2 settembre, sarà interessante capire se e come questi principi verranno richiamati dalle parti.
La sentenza delle Marche non decide il caso Calabria. Ma potrebbe diventare uno degli elementi da tenere d’occhio nelle future battaglie legali.
