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Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Art. 6 Tassidermia

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1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

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demk

Cresciuto con una passione enorme per la caccia e la natura ha cominciato ad avvicinarsi alla ricarica ed al mondo venatorio grazie al padre. Sempre in cerca di nuovi accorgimenti e prodotti ha pensato bene di creare una community incentrata attorno alla caccia dove apprendere nuove tecniche e scambiarsi opinioni. I suoi carnieri sono spesso vuoti, ma ogni uscita gli regala un'emozione e spesso si perde fra le nuvole ammirando paesaggi straordinari o valutando le condizioni meteo.

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