Ci si allinea alle posizioni, ormai consolidate, del Consiglio di Stato, secondo cui la valutazione deve essere fatta su ogni singolo caso e la presenza di determinati reati non deve portare ad automatico diniego ma ad un'attenta valutazione.
In sintesi...
Se la pena detentiva è convertita in pena pecuniaria, non vige più l'automatismo del diniego de porto d'armi indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno la sentenza di riabilitazione.siViolazione | Pena | Riabilitazione | Diniego automatico |
art. 11 | detentiva | no | si |
art. 11 | detentiva | si | no |
art. 11 | pecuniaria | irrilevante | no |
art. 43 | detentiva | no | si |
art. 43 | detentiva | si | si |
art. 43 | pecuniaria | irrilevante | no |
Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 11 del Tulps
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all‘ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Articolo 43 del Tulps
Oltre a quanto è stabilito dall’articolo 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
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